Amministrazione, Ambiente e rifiuti
05 novembre 2024

Ordinanza - misure per il miglioramento della qualità dell’aria

 

IL SINDACO

Visti:

  • l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
  • la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consigliodel 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
  • il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
  • Il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale”;
  • Il decreto-legge 13 giungo 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l’attivazione degli obblighi derivanti da atti dell’unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”;
  • la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n°24 recante “Norme per la prevenzione e la riduzione  delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;
  • le dd.G.R. 11/09/2013 N.593 e 02/08/2018 n.449 con le quali è stato      approvato il Piano Regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
  • la d.G.R.      24/06/2024, n.2634 con la quale è stato approvato un aggiornamento delle misure urgenti di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale, in attuazione del decreto legge 13 Giugno 2023 n.69 e della D.G.R. N.1754 del 15/01/2024;

Rilevato che la citata Legge Regionale n°24/06:

  • detta norme per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell’aria ai fini della protezione della salute e dell’ambiente;
  • stabilisce che la Giunta Regionale adotti disposizioni amministrative a valenza tecnica necessarie a conseguire gli obbiettivi di riduzione dell’inquinamento atmosferico;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 6545 del 20/06/2022 è stato confermato l’avvio delle limitazioni per i veicoli di classe Euro 4 diesel introdotte dalla DGR 3606/2020 nel semestre invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo) nei comuni ricadenti in fascia 1, e nei 5 comuni con più di 30.000 abitanti di fascia 2

Dato atto altresì che la d.G.R. n. 1008/2023 nel deliberato ha previsto, con gli Allegati 1,2,3 implementazioni e modifiche alle limitazioni permanenti e temporanee al traffico veicolare e nuovi limiti chilometrici ai veicoli che aderiscono al servizio Move-in;

Dato atto che con la recente d.G.R. n.2634/2024 sono state approvate nuove misure per la tutela della qualità dell’aria  che comportano limitazioni/ variazioni nel settore della mobilità per l’uso dei veicoli più inquinanti, in particolare tramite gli Allegati 1, 2 e 3 che modificano e sostituiscono, a far data dal 1 ottobre 2024, le disposizioni temporanee e permanenti inerenti alla circolazione dei veicoli definiti dall’allegato 1 della d.G.R. 1008 del 25/9/2023, pertanto

ORDINA

Nel rispetto della d.G.R. n.2634/2024 in tutto il territorio del Comune di Pavia, fino a nuove disposizioni:

MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELL’UTILIZZO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2006, DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA (PRIA) E DEGLI ACCORDI DI BACINO PADANO – AZIONE PRIA TP-1N “VEICOLI PRIVATI COMMERCIALI E PER IL TRASPORTO DI PERSONE

A) MISURE STRUTTURALI PERMANENTI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

A1) Autoveicoli (ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL.

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli si applicano dal lunedì al venerdì, dalle 07.30 alle 19.30, esclusi giorni festivi infrasettimanali, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

  •  non omologati ai sensi di alcuna direttiva europea per ogni tipo di alimentazione (autoveicoli di classe “Euro 0 benzina, metano, GPL o diesel”);
  • omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE per ogni tipo di alimentazione (autoveicoli di classe “Euro 1/I benzina, metano, GPL o diesel”);
  • omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2/II diesel”);
  • omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 3/III diesel”);
  • omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B,1999/96 CE B,1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. antiparticolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 4/IV diesel”).

Sono disposte le ulteriori limitazioni della circolazione e dell’utilizzo nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per gli autoveicoli di classe ambientale Euro 5/V diesel, individuati come di seguito:

  • omologati ai sensi delle direttive 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 oppure Riga C -1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C - 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 - 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C – Reg 715/2007*692/2008 (Euro 5 A e 5 B) - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 - Reg 134/2014 - Reg 136/2014 - Reg 143/2013 – Reg 195/2013 - Reg 2015/45 – Reg 630/2012 – Reg 459/2012 – Reg 2016/427 – Reg 2016/646 e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 5/V diesel”),

in base al seguente calendario di avvio:

- per gli autoveicoli di categoria M1 (autovetture): dal 1° ottobre 2025

- per gli autoveicoli di categoria M2 (adibiti al trasporto di persone aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonn) e N1 e N2 (autoveicoli adibiti al trasporto di merci fino a 12 tonn): dal 1° ottobre 2026;

- per tutti gli altri autoveicoli (cat. N3 e M3): dal 1° ottobre 2027.

A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) a due tempi

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano:

  • in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) permanentemente tutto l’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;
  • nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1.

A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) permanentemente tutto l’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i veicoli:

  • non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 0 diesel”);
  • omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 1/I diesel”);
  • omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2/II diesel”);

Tali limitazioni regionali sono state integrate dalle disposizioni nazionali che - dal 1° gennaio 2024 - vietano la circolazione dei veicoli di categoria M2 e M3, adibiti a servizi di Trasporto Pubblico Locale, alimentati a benzina o gasolio fino alla classe ambientale Euro 3/III compresa (articolo 4, comma 3-bis, del DL 10 settembre 2021, n. 121).

B) AMBITO DI APPLICAZIONE

Le limitazioni si applicano:

  • relativamente agli autoveicoli Euro 0 benzina, metano, GPL e diesel, Euro 1/I benzina, metano, GPL e diesel, Euro 2/II diesel nei Comuni appartenenti alle Fasce 1 e 2, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
  • relativamente agli autoveicoli Euro 3/III diesel nelle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
  • relativamente agli autoveicoli Euro 4/IV diesel nelle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
  • relativamente agli autoveicoli Euro 5/V diesel nelle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
  • relativamente ai motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 a tutto il territorio regionale;
  • relativamente ai motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1 nei Comuni appartenenti alla Fascia 1;
  • relativamente agli autobus di categoria M3 adibiti a TPL a tutto il territorio regionale.

Il fermo della circolazione dei veicoli si applica, ai sensi dell’art.13, comma 3, della l.r. 24/06, all’intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l’esclusione:

b1) delle autostrade;

b2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;

b3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1) e b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all’interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

Strade di penetrazione:

tra le strade di cui ai precedenti punti, gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle fermate periferiche dei mezzi pubblici:

  • viale Cremona da uscita Tangenziale Est a parcheggio “Amendola” viale Cremona;
  • viale Lodi da uscita Tangenziale Est a via Angelo Scotti;
  • via Vigentina da uscita Tangenziale Est a via Lorenzo Cassani, via Lorenzo Cassani da via Vigentina a accesso parcheggio area commerciale;
  • viale Repubblica da uscita Tangenziale Ovest e viale Certosa a via Alzaia (parcheggio fronte stadio) e piazzale Edgardo Verzoni;
  • da uscita Tangenziale Ovest, via Emilio Borloni, via dei Ricercatori, strada Privata Campeggi, piazza san Luigi Scrosoppi (parcheggio policlinico);
  • da uscita Tangenziale Ovest, via Abbiategrasso, rondò Vincenzo Brunacci, via Agostino Bassi sino a parcheggio;

Strade di collegamento:

  • via Abbiategrasso, da via Adolfo Ferrata a via Agostino Bassi;
  • via Agostino Bassi;
  • strada Privata Campeggi;
  • via Troquato Taramelli, da via Agostino Bassi a via dei Ricercatori;
  • via dei Ricercatori;
  • via Adolfo Ferrata;
  • via Angelo Scotti;
  • via Giuseppe Saragat;
  • via Mario Ponzio;
  • via Carlo Emilio Aschieri;
  • via Maestri del Lavoro;
  • Piazzale Fortunato Bianchi;

Parcheggi:

  • parcheggio “Amendola” – viale Cremona;
  • parcheggi area industriale (Area P.I.P.);
  • parcheggio area commerciale via Vigentina;
  • parcheggio fronte stadio e parcheggio piazzale Edgardo Verzoni;
  • parcheggio Policlinico – piazza san Luigi Scrosoppi;
  • parcheggio via Agostino Bassi;

Le limitazioni saranno segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

C) LIMITAZIONE CHILOMETRICA MOVE-IN

In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere di cui al punto A) è confermata la limitazione chilometrica Move-In alla circolazione dei veicoli più inquinanti monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi dal veicolo in qualsiasi fascia oraria e tipologia di asse stradale, all’interno di una soglia massima di km/anno, stabilita in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. L’adesione al servizio Move-In – disciplinato dalle dd.G.R. n. 1318 del 25/02/2019, n. 1396 del 18/03/2019, n. 2055 del 31/07/2019, n. 3606 del 28/09/2020, n. 4173 del 30/12/2020, n. 6545 del 20/06/2022, n. 6661 del 11/07/2022 e n. 1008/2023 - comporta l’impegno, da parte del proprietario del veicolo, al rispetto della soglia dei chilometri assegnati su base annuale. Il raggiungimento di tale soglia determina l’impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) fino al completamento dell’anno di validità del servizio, a fronte della possibilità di incorrere nelle sanzioni previste. L’assegnazione delle soglie chilometriche annuali Move-In è riportata in Allegato 2 alla d.G.R. n. 2634/2024 

D) ESCLUSIONE DALLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

▪ veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;

▪ veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, individuati nei soli veicoli di classe emissiva pari o superiore ad Euro 2/II;

▪ i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Per efficace sistema di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti si intende un sistema in grado di garantire nelle condizioni di guida reali (RDE) valori di emissione di polveri e di NOx pari o inferiori a quelli previsti per i veicoli appartenenti alla classe ambientale Euro 6 D/ Euro VI alimentati a gasolio. Tenuto conto della rilevanza delle emissioni di ossidi di azoto (sia per le concentrazioni di NO2, sia per la formazione di particolato secondario) non sono più considerati efficaci, ai sensi delle disposizioni della LR 24/2006, i sistemi di abbattimento delle sole polveri a partire dal 1° ottobre 2023 per le autovetture (cat. M1) e a partire dal 1° ottobre 2024 per tutti i veicoli;

▪ i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;

-  veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;

-  motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;

- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:

- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;

- veicoli di pronto soccorso sanitario;

- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;

- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;

- veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;

- autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);

- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

E) DEROGHE DALLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell’art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

  • veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
  • veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
  • veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

F) SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

G) CONTROLLI E SANZIONI

A norma dell’articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell’articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell’articolo 27, comma 18 bis, della l.r. 24/06.

Per l’attuazione di controlli del rispetto delle limitazioni attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico il Comune si conforma a quanto previsto dal Codice della Strada.

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI BACINO PADANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA - AZIONE PRIA TP-7n “Misure temporanee”

(allegato 3 modificato  e sostituito, a far data dal 1° ottobre 2024, le disposizioni definite dall’Allegato 3 della d.G.R n. 1008 del 25/09/2023).

A. LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

Le procedure per l’attivazione di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all’instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, sono riportate nella tabella sottostante. Si è individuato il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini della costruzione delle procedure in quanto è l’inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica. Tali procedure si applicano nel semestre invernale dal 1° ottobre al 31 marzo dell’anno successivo.

LIVELLO di ALLERTA MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE SEMAFORO
NESSUNA ALLERTA

Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi.

VERDE
PRIMO LIVELLO

Attivato dopo due giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui due giorni antecedenti.

Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

ARANCIO
SECONDO LIVELLO

Attivato dopo il settimo giorno consecutivo di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 μg/m3 della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui sette giorni antecedenti.

Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

ROSSO

NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE

 

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

 

CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA)

 

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

1) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 μg/m³;

2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 μg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedano per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all’accumulo degli inquinanti. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

 

Nella procedura descritta si intende per concentrazione di PM10 la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province lombarde. (….)

Le misure temporanee si attivano con articolazione provinciale nei territori interessati in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m³) riportato nella tabella precedente. Tale superamento continuativo determina, dunque, l’attivazione delle misure in tutti i Comuni della provincia interessata dal superamento con una articolazione territoriale descritta al successivo punto C).

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia: www.infoaria.regione.lombardia.it/.

L’applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

B.    LE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA ED IL CONTRASTO ALL’INQUINAMENTO LOCALE

Le misure temporanee omogenee sono articolate su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento.

Le misure temporanee omogenee di 1° livello sono:

b.1. Limitazione all’utilizzo in ambito urbano dalle 7.30 alle 19.30 dei seguenti veicoli:

- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina o a gas (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel;

- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III, 4/IV alimentati a gasolio (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace;

b.2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;

b.3. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

b.4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

b.5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

b.6. Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall’attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interramento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l’utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull’appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (https://www.ersaf.lombardia.it/agricoltura/gestione-sostenibile-dei-nitrati/bollettini-nitrati/ );

b.7. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

b.8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all’ utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all’aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Le misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:

b.9. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;

In riferimento alla misura b.1, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

▪ veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;

▪ i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;

▪ veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;

▪ motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;

▪ veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:

- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;

- veicoli di pronto soccorso sanitario;

- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;

- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;

- veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;

- autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);

▪ veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell’art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

  • veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
  • veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti ai servizi aggiunti Move-In secondo le modalità previste dai provvedimenti specifici vigenti;
  • veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
  • veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
  • veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992 .

C. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le misure temporanee omogenee b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.7, b.8 e b.9 si applicano a tutti i Comuni del territorio provinciale interessato dall’attivazione delle misure.

La misura b.1 si applica ai Comuni (nelle rispettive aree urbane) con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14, nei quali Pavia rientra.

D. ATTIVITA’ DI CONTROLLO

I controlli relativi all’attuazione delle misure temporanee di cui al presente Allegato sono effettuati dai Comuni attraverso i propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In quest’ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito dal DM 186/2017.

I controlli effettuati dai Comuni dovranno essere rendicontati a Regione Lombardia al termine del semestre invernale.

Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al presente Allegato sono individuate dalla specifica ordinanza emanata dai singoli Comuni e, comunque, dalla normativa regionale vigente.

In particolare, per i divieti relativi al settore mobilità è possibile fare riferimento all’art.27 comma 11 della legge regionale n. 24/2006, per quelli relativi al settore agricolo all’art.27 comma 11 bis della legge regionale n. 24/2006, per quelli relativi all’utilizzo dei generatori a biomassa legnosa all’art.27 comma 4 della medesima legge regionale n. 24/2006 e per quelli relativi alle combustioni all’aperto (ove ne ricada la fattispecie) all’art.27 comma 11 ter della legge regionale n. 24/2006.

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della ordinanza medesima.

Il Corpo di Polizia Locale vigilerà sul rispetto e l’osservanza del presente provvedimento che viene inviato in copia al:

  • Sig. Prefetto della Provincia di Pavia;
  • al Sig. Questore;
  • ai Comandi Provinciali delle Forze dell’Ordine per quanto di eventuale competenza.

DISPONE

  • la trasmissione della presente Ordinanza a:
  • Al Prefetto di Pavia;
  • Al Questore di Pavia
  • Al Comandante Provinciale dei Carabinieri;
  • Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
  • Al Settore 8 – Polizia Locale, Protezione civile e Trasporti;;
  • Al Settore 6 – Lavori pubblici, Manutenzioni, Espropri e Mobilità;
  • la sospensione del provvedimento di fermo della circolazione per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quale gli scioperi del trasporto Pubblico Locale.

Per informazioni possono essere contattati i seguenti numeri telefonici del Comune di Pavia.

Polizia Locale  0382/5451

Ufficio URP : 0382 399501 – 399513

Sito del Comune di Pavia www.comune.pv.it

IL SINDACO

Michele Lissia

 

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