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03 dicembre 2021

Mascherine all’aperto: torna l’obbligo in alcune aree della Città

 

Poiché si stanno verificando assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione Covid-19 adottate a livello nazionale e regionale, con particolare pericolo di diffusione del contagio in alcuni contesti e aree sensibili, si dispone, dal 5 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, l’uso dei dispositivi di protezione individuale anche all’aperto. 

Nel dettaglio, si prevede:


1. di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all’aperto, dalle ore 00.00 del 4 dicembre 2021 alle ore 24.00 del 15 gennaio 2022:

a) nell’area del centro storico all’interno del perimetro compreso tra:

i. Lungo Ticino Sforza, Lungo Ticino Visconti, Viale libertà, Piazza Minerva, Viale Cesare Battisti, Piazza Dante, Viale Matteotti, Piazza Castello, Via Santa Maria delle Pertiche, Piazza Emanuele Filiberto, Viale Gorizia, Viale Resistenza;


ii. Corso Manzoni compreso Galleria Manzoni, Piazzetta Guidi, Piazza della Stazione, Via Trieste compresa l’autostazione, Via Filzi, Viale Cesare Battisti, Viale Vittorio Emanuele II;

b)  sul Ponte Coperto;

c) (durante lo svolgimento) nelle aree interessate da:

 mercati istituzionali
 fiere istituzionali su suolo pubblico
 mercatini dei prodotti agricoli
 mercatini degli hobbisti

d) entro 200 metri da tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, negli orari di ingresso ed uscita;

e) a tutte le fermate del trasposto pubblico locale.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

 i bambini di età inferiore ai sei anni;
 le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
 i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Si rammenta che, fatto salvo che non costituisca reato, l’inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00, così come previsto dall’art. 4, comma 1 del d.l. 25/03/2020, n. 19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35.

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile tra i correlati.

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