Stato Civile
"La nascita ha numerose conseguenze nella morale e nel diritto. In diritto, la nascita indica il punto dinizio dellesistenza di una persona e quindi listante a partire dal quale gli spettano dei diritti, primo fra tutti il diritto alla vita".
In allegato istruzioni e modulistica.
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Il matrimonio produce molteplici e rilevanti effetti nel campo sia personale che patrimoniale. Esso, in particolare, instaura tra i coniugi tutte quelle relazioni che sono riassunte nello status di persona coniugata. Esso crea, inoltre, relazioni personali giuridicamente rilevanti anche tra coniugi e terzi, ad esempio, influendo sulla costituzione del vincolo di affinità, con tutte le conseguenze che ne discendono.
Informativa e modulistica in allegato
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A partire dal 1° Gennaio 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere nè accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Tali Enti, infatti, devono acquisire dufficio i dati e le informazioni di interesse.
Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
In allegato sono illustrate le modalità per richiedere i certificati rilasciati dallUfficio di Stato Civile.
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La legge n° 162/2014 entrata in vigore il 11/12/2014 ha introdotto delle nuove procedure semplificate per le richieste di separazione e divorzio.
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Con lentrata in vigore della L. n. 76/2016 in data 05/06/2016, e possibile procedere alla costituzione di ununione civile tra persone dello stesso sesso.
I cittadini interessati devono presentarsi unicamente con il documento di identità e con la dichiarazione di richiesta di unione civile debitamente compilata e firmata. (modulo in allegato)
Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia ununione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dellautorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo lordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dellunione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso una Prefettura italiana, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dellinteressato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
Regime patrimoniale dellunione civile: allatto della costituzione dellunione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dellunione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dellunione sarà quello della comunione dei beni.
Eventuale scelta del cognome comune dellunione civile: la legge consente alle parti di indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dellunione civile, che potrà essere aggiunto al cognome dellaltra parte. Tale dichiarazione deve essere effettuata al momento della costituzione dellunione civile ma non comporta lannotazione della variazione del cognome nellatto di nascita dellinteressato nè verrà altresì modificato il suo codice fiscale.
Matrimoni e/o unioni civili tra persone dello stesso sesso contratti all'estero
La legge infine stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti allestero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dellatto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione latto potrà essere inoltrato allUfficiale di Stato Civile del comune di residenza dellinteressato tramite lAutorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dellatto oppure consegnato direttamente dallinteressato stesso. Latto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.
N.B. Per chi ha già contratto allestero un' unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dellUnione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.
Non sono trascrivibili nel Registro, le unioni civili, contratte allestero, tra persone di sesso diverso.
Riferimenti normativi:
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, in vigore dal 31 gennaio 2018, che stabilisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.
Il consenso, in previsione di una eventuale futura incapacità di poterlo esprimere (pensiamo ad uno stato di incoscienza dovuto proprio alla malattia o ad un evento imprevedibile e traumatico che può compromettere la capacità di intendere e di volere) può essere manifestato anticipatamente attraverso le D.A.T. (Disposizioni anticipate di trattamento).
Tra le alternative disponibili vi è anche quella che le DAT redatte liberamente dalla persona interessata con la forma della scrittura privata vengano consegnate allUfficiale dello Stato Civile del Comune di residenza (art. 4 della legge 219/2017). In attesa di eventuali disposizioni ministeriali che ci si auspica arrivino quanto prima, queste sono le indicazioni utili per una prima applicazione della norma:
- Le D.A.T. sono redatte dalla persona interessata e devono essere consegnate allUfficiale dello Stato Civile (che non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di riceverle, di registrarle e di conservarle);
- La consegna deve obbligatoriamente avvenire personalmente da parte della persona interessata (non può essere fatta da un incaricato o per delega);
- Le D.A.T. saranno annotate in apposito registro e conservate dallUfficio dello Stato Civile;
- Le D.A.T. possono essere rese solo da persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere e, con le stesse modalità, possono essere successivamente modificate o revocate;
- Le DAT, in caso in cui le condizioni fisiche non consentano di rendere la dichiarazione scritta, possono essere rese mediante videoregistrazione o con dispositivi che consentano alla persona di comunicare. In questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente, ad esempio, una chiavetta USB o altro supporto di memorizzazione. La consegna dovrà sempre avvenire personalmente e si seguiranno le medesime modalità utilizzate per la consegna delle D.A.T. in forma scritta.
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Al fine di ottimizzare e razionalizzare le procedure, a partire da venerdì 1° ottobre 2021 le ricerche dei certificati di nascita, matrimonio e morte richiesti dai discendenti di cittadini italiani ora residenti allestero possono essere inoltrate ESCLUSIVAMENTE alla seguente mail: statocivile@comune.pv.it
Ogni altra richiesta pervenuta ad una casella Email diversa non sarà presa in considerazione.
Servizio di riferimento
Demografici e Decentramento
Palazzo Mezzabarba
P.zza Municipio, 2
statocivile@comune.pv.it
Tel: 0382 3991
Responsabile del servizio:
Mario Campari
mcampari@comune.pv.it
Tel: 0382 399471