Emergenza Coronavirus, Ordinanze 21 e 22 Marzo Presidente Lombardia - Ordinanza 22 Marzo Ministro della Salute - DPCM 22 Marzo e Testo Unico
27 marzo 2020
Coronavirus - Scheda informativa di Regione Lombardia
Si condivide una scheda informativa, aggiornata al 27 marzo 2020, redatta da Regione Lombardia per aiutare a orientarsi tra gli ultimi provvedimenti emanati in materia di contrasto al coronavirus Covid-19
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27 marzo 2020
Coronavirus - Scheda informativa di Regione Lombardia
Si condivide una scheda informativa, aggiornata al 27 marzo 2020, redatta da Regione Lombardia per aiutare a orientarsi tra gli ultimi provvedimenti emanati in materia di contrasto al coronavirus Covid-19
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26 marzo 2020
Testo Unico Coordinato Covid-19
Nei documenti correlati, tutta la normativa statale - aggiornata al 24 marzo 2020 - emanata per far fronte all'emergenza Coronavirus
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22 marzo 2020
Si pubblica in allegato lOrdinanza regionale del 22 marzo che, sentito il parere del prefetto di Milano, integra e modifica lOrdinanza regionale del 21 marzo 2020, disponendo ulteriori misure per la prevenzione e gestione dellemergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni sono in vigore dal 23/03/2020 fino al 15/04/2020.
In particolare, rispetto allOrdinanza del 21 marzo, lOrdinanza allegata:
rettifica un errore materiale contenuto al punto 3: la temperatura di 37,3° C, di cui al secondo periodo del punto 3 dellOrdinanza n. 514 del 21/3/2020, è rettificata in 37,5° C;
chiarisce per quanto attiene alle amministrazioni pubbliche, alle funzioni sanità, agli enti pubblici non economici regionali e locali, nonché ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, quali siano da considerare servizi essenziali e di pubblica utilità;
sostituisce il punto 16 dellOrdinanza n.541 relativo alle strutture ricettive, anche in relazione a richieste di chiarimento pervenute, con il seguente testo:
Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa laccoglienza degli ospiti dallentrata in vigore del presente provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento lospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive allentrata in vigore del presente provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dellemergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.
È altresì consentita nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie:
personale in servizio presso le stesse strutture;
ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dellattività;
personale viaggiante di mezzi di trasporto;
ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
Sono escluse da quanto previsto al presente punto 16 le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.
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Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.(in allegato il testo completo e il relativo allegato)
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E' stata adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno una nuova ordinanza che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. (in allegato il testo completo)
21 Marzo 2020
Regione Lombardia, daccordo con i sindaci del nostro territorio, con le associazioni di categoria e con le parti sociali, ha deciso di emanare unordinanza con la quale vengono disposte nuove stringenti limitazioni per contrastare la diffusione del Coronavirus.
Lo comunica il presidente, Attilio Fontana, dopo il confronto avuto oggi in videoconferenza con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, il presidente dellAnci Lombardia e dellUPL e i rappresentanti del Tavolo del Patto per lo Sviluppo. Lordinanza entra in vigore domenica 22 marzo e produce effetto salvo diverse disposizioni legate allevoluzione della situazione epidemiologica fino al 15 aprile.
La competenza sulla chiusura delle attività produttive è del Governo, ma i rappresentanti delle associazioni di impresa hanno garantito che, fin dalle prossime ore, chiederanno ai propri associati di sospendere comunque tutte quelle produzioni che non fanno parte delle filiere essenziali.
Una decisione prosegue Fontana dettata dal serrato confronto con le nostre autorità sanitarie che ci impongono di agire nel minor tempo possibile. La situazione non migliora. Anzi, continua a peggiorare. Non so più come dirlo: solo con lestrema limitazione dei contatti interpersonali possiamo cercare di invertire questa tendenza.
Latto del presidente Fontana amplia le decisioni del Governo con ulteriori interventi tra i quali si segnalano:
il divieto di assembramento nei luoghi pubblici fatto salvo il distanziamento (droplet) e conseguente ammenda fino a 5.000 euro;
la sospensione dellattività degli Uffici Pubblici, fatta salva lerogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dellemergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive allentrata in vigore dellordinanza;
il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attivita di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
la chiusura dei distributori automatici cosiddetti h24 che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
il divieto di praticare sport e attività motorie svolte allaperto, anche singolarmente.
Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in vigore.
Resta affidata ai sindaci la valutazione di ampliare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle rispettive esigenze.