Agevolazioni per le Utenze Non Domestiche
UTENZE NON DOMESTICHE
Le agevolazioni previste per chi avvia al recupero i rifiuti assimilati agli urbani
La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nellanno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dallimpresa, a ciò abilitata, che ha effettuato lattività di recupero.
Per recupero si intende, ai sensi dellart. 183, comma 1, lett. t) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzioni, allinterno dellimpianto o nelleconomia in generale.
La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50% della tariffa dovuta dallutenza per la parte variabile del costo, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero ed il coefficiente massimo di produzione teorica K(d) di cui alla tabella 4a dellall. 1 D.P.R. 158/1999.
La riduzione deve essere richiesta annualmente dallinteressato, compilando lapposito modulo, entro il 28 febbraio dellanno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione o rimborso alla prima scadenza utile.
Un esempio pratico può essere utile a capire questa particolare agevolazione adottata dal Comune di Pavia:
Si ipotizzi il caso di una ditta industriale con capannoni di produzione.
La tariffa TARES per questa categoria di utenza è pari, per il 2013, ad 2,3599 ( di cui 1,1789 di parte fissa ed 1,1810 di parte variabile).
Ipotizziamo inoltre che la superficie complessiva (per facilità di calcolo) sia di 100 mq; ed infine ipotizziamo che la ditta abbia avviato al recupero 500 kg di rifiuti assimilabili.
Il coefficiente massimo di produzione teorica K(d) è pari per detta categoria a kg/mq 11,55 per cui nel nostro esempio la produzione massima di rifiuti sarà pari a 1.155 kg/anno.
Il rapporto è così determinato: 500 kg (i rifiuti avviati a recupero) / 1.155 kg (la produzione massima)= 44%
La riduzione sulla parte variabile sarà quindi del 44% e quindi sarà pari ad 0,52 (il 44% di 1,1810) per cui la ditta in questione riceverà una compensazione pari ad 52,00.