Amministrazione, EMERGENZA COVID 19, Commercio e attività produttive, Polizia Locale e Protezione Civile
17 agosto 2020

Sospensione delle attività da ballo e obbligo di proteggere le vie respiratorie

 

Il Ministro della Salute, con ordinanza datata 16 agosto 2020, ha disposto quanto segue:

  1.  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni: 

a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale; 

b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. 

Il testo completo dell'ordinanza è scaricabile dai correlati. 

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