Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
Si condivide, per opportuna conoscenza, il testo del "Regolamento di Polizia Urbana per il Decoro della Città e la Sicurezza dei Cittadini" nella parte relativa allo "sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio" (art. 26).
1. I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, 15 laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio sul marciapiede e per la parte di marciapiede d'accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.
2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifìci o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
3. In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Servizio potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
4. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
5. La neve deve essere ammassata ai margini della carreggiata avendo cura di non ostruire il libero passaggio dei veicoli, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti o gettare o spargere acqua che possa gelare.
6. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 50,00 ad 500,00 (p.m.r. 100,00).