Fuochi artificiali, petardi e prodotti equiparabili: divieto di utilizzo nel territorio cittadino
Si rammenta, in vista del Capodanno, che l'articolo 57 del "Regolamento di Polizia Urbana per il Decoro della Città e la Sicurezza dei Cittadini" in merito alla "Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere", dispone quanto segue:
1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità competente, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. È assolutamente vietato:
a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, motori e simili, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;
d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 100,00 ad 300,00 (p.m.r. 150,00).
Si precisa che "nell'ambito dell'abitato" è da intendersi come "nell'intero territorio cittadino".