Da venerdì 5 marzo la Lombardia passa in "arancione scuro"
A fronte dell'aumento del numero dei contagi, con ordinanza n. 714 del 4 marzo 2021, Regione Lombardia dispone la chiusura fino al 14 marzo di tutte le scuole, a eccezione degli asili nido.
Segue una sintesi del provvedimento.
1. Sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dellinfanzia; resta fermo lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per linfanzia di cui allart. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
2. In tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 1, resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario luso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi leffettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dellistruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dallordinanza del Ministro dellistruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
3. Si applica quanto previsto dallart. 3, comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del 1 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dellart. 44 del DPCM 2 marzo 2021) con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
4. Si applica quanto previsto dallart. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dellart. 48 del DPCM 2 marzo 2021) in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della Regione Lombardia;
5. Non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
6. Non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
7. Non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate, ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
8. Laccesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
9. Non è consentito lutilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) allinterno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;
10. È fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.
Il testo completo dellOrdinanza è disponibile tra i correlati.
Per ulteriori informazioni si rimanda alle F.A.Q. pubblicate sul sito di Regione Lombardia: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure