Taglio di rami e alberi interferenti con la sede ferroviaria: ordinanza
Essendo necessario imporre ai privati confinanti con la sede ferroviaria, nel territorio comunale di Pavia, di provvedere al taglio di rami e alberi che possano, in caso di caduta, creare un possibile pericolo per la pubblica incolumità, il Sindaco ordina quanto segue:
1. Di provvedere al taglio di rami e alberi che possano, in caso di caduta, interferire con linfrastruttura, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e interruzione del pubblico esercizio ferroviario;
2. Di rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
3. Tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi, così come previsto dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 11/07/1980, n. 753.
Ordina altresì, ai competenti organi di vigilanza e della Forza Pubblica di effettuare i dovuti controlli, di applicare la presente ordinanza e di reprimere le conseguenti violazioni arrecate.
Avverte che chiunque violi la presente ordinanza sarà punibile con le comminatorie stabilite dal D.P.R. 11/07/1980, n.753, irrogate secondo il procedimento previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689.
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