Amministrazione, EMERGENZA COVID 19
30 luglio 2021

Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

 

Il Sindaco ordina di confermare i contenuti della propria precedente ordinanza 01/07/2021 PG 67649/21 e dunque:

  • di vietare il consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 24.00 alle ore 07.00;
  • di vietare la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione negli esercizi commerciali, nelle attività artigianali, nonché tramite distributori automatici dalle 21:00 alle 07:00;
  • di vietare la vendita da asporto di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico spettacolo dalle 24:00 alle ore 07:00;
  • di prevedere che resti consentita, nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche solo all’interno dei pubblici esercizi in sede fissa e all’esterno degli stessi, nelle aree in concessione esclusivamente con servizio al tavolo nonché nei locali di pubblico spettacolo;
  • di disporre che i pubblici esercizi cessino l’attività, il sabato e la domenica dalle ore 02:00 alle ore 05:00 antimeridiane, dal lunedì al venerdì dalle ore 01:00 alle ore 05:00 antimeridiane
  • di disporre che le attività artigianali cessino l’attività tutti i giorni della settimana dalle ore 01:00 alle ore 05:00 antimeridiane
  • di limitare gli effetti della presente ordinanza fino a tutto il 30/09/2021 compreso;
  • di rammentare che le disposizioni che precedono, relative alla vendita di bevande alcoliche, si applicheranno ai locali di pubblico spettacolo solo qualora la norma statale ne preveda l’apertura, nel rispetto degli orari previsti dalle relative licenze;
  • di rammentare e di prevedere che, fatto salvo che non costituisca reato, l’inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 così come previsto dall’art. 4, comma 1 del d.l. 25/03/2020, n. 19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35, salva e impregiudicata l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

Pubblicata all’Albo Pretorio al nr. 2805

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