Amministrazione, Commercio e attività produttive, Polizia Locale e Protezione Civile
30 settembre 2021

Riorganizzazione dei mercati settimanali e rionali di Piazza Petrarca: ordinanza valida dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021

 

Considerato che lo stato di emergenza epidemiologica, prorogato a tutto il 31 dicembre 2021, conferma la necessità di dare assoluta prevalenza al contenimento del contagio da COVID-19 e che la riorganizzazione dei mercati settimanali e rionali di Piazza Petrarca, rivalutata rispetto alla situazione attuale, viene effettuata contemperando le esigenze degli imprenditori delle diverse categorie, e sulla base di valutazioni effettuate dalla Polizia Locale, attraverso la sperimentazione sul luogo di misure regolative, il Sindaco ordina quanto segue.

  1. di adottare le seguenti misure temporanee per fronteggiare l’epidemia da Covid-19:

a) di sospendere le operazioni di “spunta” per i mercati settimanali del mercoledì e del sabato;

b) di disporre che le operazioni di vendita, nelle giornate del mercoledì e del sabato, potranno svolgersi dalle ore 08:00 alle ore 15:30, con area completamente libera da banchi e attrezzature entro il suddetto termine;

c) di disporre che le operazioni di “spunta” nei mercati rionali del lunedì, del martedì, del giovedì e del venerdì potranno essere svolte solo una volta effettuata la ricollocazione di alcuni posteggi come segue:

  • lunedì: il posteggio n.25 si sposta al n.1 – il posteggio n.26 si sposta al n.32 – il posteggio n.27 si sposta al n.23 – il posteggio n.28 si sposta al n.43;
  • martedì: il posteggio n.26 si sposta al n.32 – il posteggio n.27 si sposta al  n.23 – il posteggio n.28 si sposta al n.49 – il posteggio n.30 si sposta al n.3;
  • giovedì: il posteggio n.25 si sposta al n.53 – il posteggio n.26 si sposta al n.54 – il posteggio n.27 si sposta al n.23 – il posteggio n.28 si sposta al n.49 – il posteggio n.30 si sposta al n.32;
  • venerdì – il posteggio n.25 si sposta al n.2 – il posteggio n.27 si sposta al n.23 – il posteggio n.28 si sposta al n.22 – il posteggio n.29 si sposta al n.33 – il posteggio n.30 si sposta al n.32;

d) di disporre che le operazioni di vendita, nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, potranno svolgersi dalle ore 8:00 alle ore 14:30, con area completamente libera da banchi e attrezzature entro il suddetto termine;

e) di consentire la vendita di beni usati attinenti all’abbigliamento e alle calzature su tutte le aree adibite a commercio su area pubblica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni particolari:

  • i capi devono essere puliti e disinfettati prima di essere posti in vendita;
  • l’abbigliamento deve essere posizionato su attrezzature che consentano esclusivamente l’esposizione in verticale;
  • borse e calzature possono essere esposte su piani orizzontali in modo ordinato e senza sovrapposizione di merce;
  • è vietato l’utilizzo di cesti o contenitori similari sia a terra, sia su banchi e/o attrezzature di vendita;

f) di prevedere le seguenti prescrizioni a carico dei titolari di posteggio:

  • pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  • è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
  • messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
  • rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  • rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  • nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

g) continuare a verificare, nel contempo, se l’applicazione di tali misure consente di ottemperare alle prescrizioni in materia di prevenzione del contagio da covid-19, in conformità alla scheda tecnica “Commercio al dettaglio su aree pubbliche” di cui all’allegato 9 del D.P.C.M. 02/03/2021, tutt’ora vigente;

2. di limitare gli effetti della presente Ordinanza sino al 31 dicembre 2021, con possibilità di un’eventuale prosecuzione in ragione di ulteriori provvedimenti atti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

3. di prevedere che la presente Ordinanza può essere revocata o superata in relazione ad eventuali successivi provvedimenti atti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile tra i correlati.

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