Mercati settimanali e rionali di Piazza Petrarca: la disciplina dal 1° gennaio al 31 marzo 2022
Il Sindaco, al fine di fronteggiare lepidemia da Covid-19, ordina di adottare le seguenti misure temporanee:
di sospendere le operazioni di spunta per i mercati settimanali del mercoledì e del sabato;
di disporre che le operazioni di vendita, nelle giornate del mercoledì e del sabato, potranno svolgersi dalle ore 08:00 alle ore 15:30, con area completamente libera da banchi e attrezzature entro il suddetto termine;
di disporre che le operazioni di spunta nei mercati rionali del lunedì, del martedì, del giovedì e del venerdì potranno essere svolte solo una volta effettuata la ricollocazione di alcuni posteggi come segue:
- lunedì: il posteggio n.25 si sposta al n.1 il posteggio n.26 si sposta al n.32 il posteggio n.27 si sposta al n.23 il posteggio n.28 si sposta al n.43;
- martedì: il posteggio n.26 si sposta al n.32 il posteggio n.27 si sposta al n.23 il posteggio n.28 si sposta al n.49 il posteggio n.30 si sposta al n.3;
- giovedì: il posteggio n.25 si sposta al n.53 il posteggio n.26 si sposta al n.54 il posteggio n.27 si sposta al n.23 il posteggio n.28 si sposta al n.49 il posteggio n.30 si sposta al n.32;
- venerdì il posteggio n.25 si sposta al n.2 il posteggio n.27 si sposta al n.23 il posteggio n.28 si sposta al n.22 il posteggio n.29 si sposta al n.33 il posteggio n.30 si sposta al n.32;
di disporre che le operazioni di vendita, nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, potranno svolgersi dalle ore 8:00 alle ore 14:30, con area completamente libera da banchi e attrezzature entro il suddetto termine;
di consentire la vendita di beni usati attinenti allabbigliamento e alle calzature su tutte le aree adibite a commercio su area pubblica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni particolari
- i capi devono essere puliti e disinfettati prima di essere posti in vendita;
- labbigliamento deve essere posizionato su attrezzature che consentano esclusivamente lesposizione in verticale;
- borse e calzature possono essere esposte su piani orizzontali in modo ordinato e senza sovrapposizione di merce;
- è vietato lutilizzo di cesti o contenitori similari sia a terra, sia su banchi e/o attrezzature di vendita;
di prevedere le seguenti prescrizioni a carico dei titolari di posteggio:
- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dellavvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio luso delle mascherine, mentre luso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
di continuare a verificare, nel contempo, se lapplicazione di tali misure consente di ottemperare alle prescrizioni in materia di prevenzione del contagio da covid-19, in conformità alla scheda tecnica Commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui allallegato 9 del D.P.C.M. 02/03/2021, tuttora vigente.
Ordina altresì di limitare gli effetti della presente Ordinanza sino al 31 marzo 2022 (compreso) con possibilità di uneventuale prosecuzione in ragione di ulteriori provvedimenti atti a fronteggiare lemergenza epidemiologica da Covid-19 e di prevedere che la presente Ordinanza possa essere revocata o superata in relazione ad eventuali successivi provvedimenti atti a fronteggiare lemergenza epidemiologica da Covid-19.
Il testo completo dellordinanza è disponibile tra i correlati.