Salario minimo: il testo del progetto di legge di iniziativa popolare
A partire dal 08/06/2023 gli elettori del Comune di Pavia possono fissare un appuntamento per firmare per il seguente progetto di legge di iniziativa popolare presentata da Unione Popolare e Potere al Popolo GAZZETTA UFFICIALE N. 117 del 20/05/2023 -
Art. 1 Definizione
Ogni lavoratore di cui allart. 2094 c.c., visto lart. 36, comma 1, della Costituzione ha diritto, con riferimento alla paga base oraria, ad un trattamento economico minimo orario non inferiore a 10 EURO lordi lora.
Qualora il datore di lavoro corrisponda una paga base oraria inferiore a quanto previsto al comma 1, il trattamento economico che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi del comma 1 è quello del contratto collettivo nazionale di settore che stabilisce per i lavoratori il trattamento economico di miglior favore e la cui paga base non sia inferiore nel minimo a 10 euro allora al lordo degli oneri di legge, contributivi e fiscali.
La retribuzione oraria lorda minima di 10 euro deve intendersi riferita al livello di inquadramento più basso previsto dalla contrattazione collettiva.
Ogni lavoratore ha inoltre diritto al pagamento della tredicesima mensilità, delle retribuzioni differite, delle ore di lavoro straordinario, degli scatti di anzianità e altre competenze previste dai CCNL di settore applicati al rapporto di lavoro e che prevedano una paga base non inferiore a quanto previsto dal comma 1.
Ai fini dellapplicazione della presente legge è fatta salva lapplicazione al lavoratore / lavoratrice dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che prevedono un trattamento economico minimo orario, corrispondente al livello di inquadramento più basso, superiore allimporto del trattamento economico minimo legale.
Art. 2 Meccanismo di rivalutazione
Con decreto del Ministero del Lavoro, il minimo salariale si rivalorizza alla data del primo gennaio e del primo luglio di ogni anno sulla base dellindice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dellUnione Europea (IPCA).
Art. 3 Applicazione ai rapporti di lavoro non subordinato
La disciplina di cui alla presente legge si applica ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.
Il compenso di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale identificato secondo quanto previsto dallart. 1 della presente legge che disciplina, nel medesimo settore o in settori affini, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa opera o servizio.
Art. 4 Sanzioni
Il datore di lavoro che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dallart. 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore retribuito in misura inferiore al salario minimo, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Al datore di lavoro che consapevolmente affida lesecuzione di opere o la prestazione di servizi a un soggetto che non rispetta quanto previsto dallarticolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo da 500 euro a 1.000 euro per ciascun lavoratore, commisurato alla durata e allentità della violazione.
In deroga a quanto previsto dallart. 16 della legge n. 689 del 1981, non si applica il regime del pagamento in misura ridotta. In caso di reiterazione si applicano le sanzioni di cui al comma 1 e 2 maggiorate per un terzo. In tutti i casi successivi alla prima reiterazione limporto è elevato fino alla metà.
In aggiunta alla sanzione amministrativa di cui al co.1, il datore di lavoro è tenuto anche, nei riguardi del lavoratore, allerogazione di tutte le differenze retributive maturate fino allapplicazione della retribuzione di cui allart. 1, co. 1, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori.
Lapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 comporta altresì lesclusione, per la durata di tre anni, dalla partecipazione a gare pubbliche dappalto di opere o di servizi, dalla concessione di agevolazioni finanziarie, creditizie o contributive e da finanziamenti pubblici di qualunque genere.
Lapposizione di un termine alla durata di un contratto subordinato non è ammessa per le aziende che violano lart. 1 della presente legge, per la durata di tre anni. In caso di violazione di tale divieto il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Art. 5 Norme transitorie
I contratti o accordi di lavoro con paga oraria inferiore al trattamento minimo legale, di cui al allart. 1, sono adeguati automaticamente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge.
Gli uffici da contattare direttamente per fissare appuntamento sono:
Elettorale : da lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 - 0382/399324
Pavia Nord-Est : 0382/399803
Pavia Ovest : 0382/399805
Pavia Nord : 0382/399801
Pavia Est : 0382/399804
Scadenza: 27/11/2023
Per informazioni i cittadini possono andare su https://poterealpopolo.org/salario-minimo-testo-legge-iniziativa-popolare/