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09 aprile 2024

Limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente

 

L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei limiti indicati per la zona E (zone climatiche in cui è suddivisa la Lombardia), dal 15 Ottobre 2023 al 15 Aprile 2024 per ore 14 giornaliere, come indicato dal  D.P.R.412/1993 e dalla deliberazione N.XI/3502 del 05/08/2020. Al di fuori di tali periodi e senza alcuna ulteriore disposizione, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. In deroga a quanto previsto il Sindaco, con propria ordinanza può ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonchè stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati, sia per singoli immobili.