Per commercio al dettaglio si intende lattività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
Come si calcola la superficie di vendita:
Per superficie di vendita si intende larea destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché i camerini di prova e le casse per il pagamento e raccolta della merce acquistata. Larea di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui e può comprendere anche arre private allaperto, nellambito dellinsediamento autorizzato, per le quali lesercente ha la disponibilità.
La definizione di superficie di vendita è stata aggiornata con deliberazione di Giunta Regionale XII/1699 del 28/12/2023. Lo stesso atto ha apportato altre modifiche alla materia.
Gli esercizi di vicinato, se ubicati nel territorio del Comune di Pavia (comune con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) sono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.
Le medie strutture di vendita, se ubicate nel territorio del Comune di Pavia (comune con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) sono esercizi con superficie di vendita superiore a 250 mq e fino a 2.500 mq.
Le grandi strutture di vendita, se ubicate nel territorio del Comune di Pavia, sono esercizi aventi superficie superiore a mq 2.500.
Per struttura di vendita organizzata in forma unitaria
Le strutture di vendita organizzate in forma unitaria (centro commerciale) sono strutture di vendita aventi le dimensioni di una media o di una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali (comprensivi di eventuali attività di somministrazione di alimenti e bevande o altre funzioni complementari al commercio o di servizio alla persona) siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, con almeno una delle seguenti caratteristiche:
- accesso viario e/o pedonale comune ai singoli esercizi;
- parcheggi comuni ai singoli esercizi o in qualsiasi modo collegati tra loro oppure divisi da manufatti attraversabili dallutenza pedonale;
- spazi e servizi gestiti unitariamente.
Alla definizione sopra richiamata sono riconducibili e quindi compresi i centri commerciali di seguito riportarti, classificati per tipologia:
a) il centro commerciale tradizionale: avente le dimensioni di una media o di una grande struttura costituito da un complesso edilizio, suddiviso in uno o più locali adiacenti in cui sono presenti due o più esercizi commerciali aventi gli spazi di
servizio gestiti unitariamente e le infrastrutture comuni;
b) il centro commerciale aggregato: inteso quale complesso commerciale,
costituito da una aggregazione, nella medesima area, o in aree contermini, di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi accessibili alla clientela nel quale sono collocati un insieme di esercizi commerciali con servizi comuni, gestiti unitariamente, fruibili dallintero complesso;
c) il centro commerciale multifunzionale: inteso quale complesso commerciale, con le caratteristiche di cui ai punti a) o b), concepito e organizzato per ospitare nelledificio/i, oltre a quelle del centro commerciale di cui alla lettera f, anche le funzioni di intrattenimento, di svago, di spettacolo, di benessere o di divertimento;
d) il centro commerciale Factory Outlet Centre: avente le dimensioni di una media o di una grande struttura, con le caratteristiche di cui ai punti a) o b), localizzato in luogo diverso da quello di produzione, in cui più aziende produttrici, direttamente o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari.
La superficie di vendita delle medie e grandi strutture che presentano una superficie lorda superiore al doppio della superficie di vendita richiesta, viene incrementata, ai soli fini della valutazione degli effetti dimpatto, di una quantità pari al 50% della stessa. In caso di centro commerciale multifunzionale la superficie lorda da computare è quella riferibile alla sola funzione commerciale con esclusione della superficie dedicata alle altre funzioni urbanisticamente ammesse (culturali, di intrattenimento, di svago, di spettacolo, benessere o divertimento).
Non è considerato struttura di vendita organizzata in forma unitaria linsieme degli esercizi e di altre attività di servizio che si affacciano su vie e piazze pubbliche che si caratterizzano come «centri commerciali naturali» compresi i mercati su aree pubbliche.
Per forme speciali di vendita al dettaglio si intende:
- la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
- la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
- la vendita per corrispondenza o tramite televisione, o altri sistemi di comunicazione;
- la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altra sede diversa dalle aree pubbliche.
Se vengono vendute merci ingombranti
La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione.
Se in tali esercizi vengono introdotte o vendute merci diverse da quelle suddette occorre calcolare lintera ed effettiva superficie di vendita.
Esercizio congiunto di dettaglio ed ingrosso
Lesercizio promiscuo nello stesso locale dellattività di vendita allingrosso e al dettaglio è ammessa.
Qualora in un esercizio venga effettuata la vendita congiunta allingrosso e al dettaglio dei seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per lagricoltura, lindustria, il commercio e lartigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambi;
j) combustibili;
k) materiali per ledilizia;
l) legnami;
la superficie di vendita è calcolata nella misura di 1/2 della superficie utilizzata per la vendita.
Se in tali esercizi vengono introdotte o vendute merci diverse da quelle suddette occorre calcolare lintera ed effettiva superficie di vendita.
Affido di reparto
Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti in relazione alla gamma merceologica dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio può affidare a terzi uno o più reparti dellattività di vendita, che li gestiscono in proprio.
I reparti devono essere separati in relazione al pagamento della merce acquistata. In tali reparti non possono essere introdotte o vendute merci presenti nella restante superficie dellesercizio commerciale. Laffido di reparto può essere richiesto anche per la vendita di merci ingombranti, ma non nel caso di esercizio congiunto di dettaglio ed ingrosso.
Attività temporanee nellambito degli esercizi commerciali.
È possibile avviare attività temporanee (attività effettuate per periodi limitati e determinati, della durata massima di sei mesi rinnovabili previa interruzione delle stesse di almeno tre mesi, esercitate utilizzando strutture amovibili e garantendo il transito dellutenza):
- sulla superficie di vendita degli esercizi di vicinato che sono collocati al di fuori dei centri commerciali;
- negli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, laddove siano previsti appositi spazi dedicati (spazi, al di fuori della superficie di vendita autorizzata); la superficie dedicata al complesso delle attività temporanee non può essere superiore allo 0.5% della superficie lorda della struttura di vendita (in caso di centro commerciale multifunzionale è esclusa dal computo la superficie dedicata alle altre funzioni). La superficie di vendita di unattività temporanea non può comunque essere superiore a 8 mq.