In relazione alle recenti modifiche normative, lapertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetto a presentazione di SCIA.
Lattività può essere effettuata in sede fissa, sia privata che pubblica, o su aree pubbliche mediante chioschi.
In caso di chioschi su aree pubbliche valgono le disposizioni in materia di assegnazione di concessioni previa indizione dei bandi ad evidenza pubblica.
La rete di diffusione e vendita della stampa è articolata in:
- punti vendita esclusivi;
- punti vendita non esclusivi;
- luoghi particolari
I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita a:
- erogazione di servizi di interesse pubblico, ivi inclusi quelli inerenti linformazione e laccoglienza turistica;
- commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, ossia pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione ivi incluse le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate e prodotti del settore alimentare.
Lattività prevalente deve sempre essere quella di vendita quotidiani e periodici.
Si considerano punti di vendita non esclusivi:
- rivendite di generi di monopolio;
- rivendite di carburanti e oli minerali;
- i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio e nellinterno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime ad esclusione dei punti di ristoro quali ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- medie e grandi strutture di vendita e i centri commerciali;
- librerie con superficie di vendita superiore a mq 120,00;
- esercizi a prevalenza specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione;
In merito ai luoghi particolari non deve essere presentata SCIA:
- a) vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.