Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico possono effettuare la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato, purché tale attività sia strumentale e accessoria alla produzione e alla trasformazione.
E' consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge lattività artigianale, tramite l'utilizzo degli arredi dell'azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione.
Precisazione arredi: possono essere utilizzati gli arredi presenti nel locale per il consumo supposto, purchè non vi sia somministrazione assistita.
Per occupare spazi esterni al locale su area pubblica occorre acquisire preventivamente la concessione per loccupazione dellarea.
Lattività deve essere esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare.
Qualora nei locali vengano venduti alimenti o bevande non di propria produzione, occorre avviare anche lattività secondaria di commercio.