Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
Per superficie aperta al pubblico si intende l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'attività, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata.
Non si intende attività di somministrazione alimenti e bevande in pubblico esercizio l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
- a) limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati in una struttura turistico-ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- b) effettuata dallagricoltore-agriturismo nellambito delle proprie attività disciplinate dalla specifica normativa;
- c) da parte dei circoli privati nell'ambito della specifica disciplina di settore;
- d)effettuata mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- e) presso il domicilio del consumatore (organizzazione nel domicilio dello stesso privata dimora ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di convegno, congressi o cerimonie - di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate);
- f) in locali non aperti al pubblico (l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole);
- g) nellambito del commercio su area pubblica, manifestazioni temporanee, sagre o fiere.